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	Commenti a: LE 343 E #SAVE194	</title>
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	<description>di Loredana Lipperini</description>
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		<title>
		Di: andrea barbieri		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/le-343-e-save194/comment-page-1/#comment-129497</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea barbieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 16:16:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La sentenza della Corte Costituzionale citata dalla Lalli [n. 27 del 1975]si legge qui
http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0027s-75.html
.
L&#039;argomento preso dalla sentenza:
“[...] non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”
che serviva alla Corte per escludere l&#039;applicabilità dell&#039;art 54 c.p. (causa di giustificazione dello stato di necessità) è pertinente non soltanto circa l&#039;aborto terapeutico ma anche nel caso di &#039;diritto alla procreazione cosciente e responsabile&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza della Corte Costituzionale citata dalla Lalli [n. 27 del 1975]si legge qui<br />
<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0027s-75.html" rel="nofollow ugc">http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0027s-75.html</a><br />
.<br />
L&#8217;argomento preso dalla sentenza:<br />
“[&#8230;] non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”<br />
che serviva alla Corte per escludere l&#8217;applicabilità dell&#8217;art 54 c.p. (causa di giustificazione dello stato di necessità) è pertinente non soltanto circa l&#8217;aborto terapeutico ma anche nel caso di &#8216;diritto alla procreazione cosciente e responsabile&#8217;.</p>
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		<title>
		Di: barbara		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/le-343-e-save194/comment-page-1/#comment-129496</link>

		<dc:creator><![CDATA[barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 13:43:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Esiste una disparità, un&#039;asimmetria non colmabile: un feto non sopravvive al di fuori dall&#039;utero di sua madre. Per per quando si parla di aborto entro i 90 giorni. E non è possibile costringere una persona, una donna, a proseguire una gravidanza non desiderata. In realtà ci sono riusciti - storicamente - solo i gesuiti che gestivano le case dei catecumeni. Se una donna incinta veniva denunciata perché poteva aver espresso il desiderio di convertirsi o veniva offerta da un familiare già convertito, veniva trattenuta oltre i quaranta giorni di legge previsti, alla fine dei quali se il soggetto non manifestava alcun desiderio di convertirsi avrebbe dovuto essere liberato. Le donne gravide, invece, venivano trattenute fino al parto - il bambino o la bambina era battezzato (contro il parere dei parenti) e alla sventurata si poneva la scelta se abbandonare la prole o se convertirsi anche lei. Spogliato dai suoi aspetti religiosi, non mi pare un buon modello da seguire.
Per quanto riguarda l&#039;aborto terapeutico - particolarmente doloroso perché si tratta di gravidanze cercate e volute - nessuno può imporre o valutare se una coppia è in grado di gestire o reggere gravi malformazioni del loro bambino. Forse i &quot;pro life&quot; dovrebbero darsi pace su questa asimmetria biologica. Una donna che non vuole una gravidanza - trova comunque un modo per abortire e mette a rischio la sua vita e la sua salute.
Storicamente, l&#039;obiezione di coscienza - a qualunque legge dello stato - passa per un patteggiamento: io stato ti permetto di non adempiere a questa legge in cambio di qualcosa. Quando esisteva l&#039;esercito di leva, gli obiettori dovevano lavorare nel servizio civile qualche mese in più della normale ferma militare.
Gli obiettori all&#039;aborto nulla danno alla società, non sono sanzionati in alcun modo, non devono coprire più turni ecc. ecc.
In ultimo - nessuno costringe chi non vuole ad abortire. E la democrazia è anche lasciare agli altri la libertà di scelte che non farebbero per se stesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste una disparità, un&#8217;asimmetria non colmabile: un feto non sopravvive al di fuori dall&#8217;utero di sua madre. Per per quando si parla di aborto entro i 90 giorni. E non è possibile costringere una persona, una donna, a proseguire una gravidanza non desiderata. In realtà ci sono riusciti &#8211; storicamente &#8211; solo i gesuiti che gestivano le case dei catecumeni. Se una donna incinta veniva denunciata perché poteva aver espresso il desiderio di convertirsi o veniva offerta da un familiare già convertito, veniva trattenuta oltre i quaranta giorni di legge previsti, alla fine dei quali se il soggetto non manifestava alcun desiderio di convertirsi avrebbe dovuto essere liberato. Le donne gravide, invece, venivano trattenute fino al parto &#8211; il bambino o la bambina era battezzato (contro il parere dei parenti) e alla sventurata si poneva la scelta se abbandonare la prole o se convertirsi anche lei. Spogliato dai suoi aspetti religiosi, non mi pare un buon modello da seguire.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;aborto terapeutico &#8211; particolarmente doloroso perché si tratta di gravidanze cercate e volute &#8211; nessuno può imporre o valutare se una coppia è in grado di gestire o reggere gravi malformazioni del loro bambino. Forse i &#8220;pro life&#8221; dovrebbero darsi pace su questa asimmetria biologica. Una donna che non vuole una gravidanza &#8211; trova comunque un modo per abortire e mette a rischio la sua vita e la sua salute.<br />
Storicamente, l&#8217;obiezione di coscienza &#8211; a qualunque legge dello stato &#8211; passa per un patteggiamento: io stato ti permetto di non adempiere a questa legge in cambio di qualcosa. Quando esisteva l&#8217;esercito di leva, gli obiettori dovevano lavorare nel servizio civile qualche mese in più della normale ferma militare.<br />
Gli obiettori all&#8217;aborto nulla danno alla società, non sono sanzionati in alcun modo, non devono coprire più turni ecc. ecc.<br />
In ultimo &#8211; nessuno costringe chi non vuole ad abortire. E la democrazia è anche lasciare agli altri la libertà di scelte che non farebbero per se stesse.</p>
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		Di: Uno		</title>
		<link>https://www.lipperatura.it/le-343-e-save194/comment-page-1/#comment-129495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:38:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il tentativo di Chiara Lalli è apprezzabile, ma non va oltre la critica alla testimonianza della Costa.
La petizione di principio della Botti non risolve il problema, né possono farlo tutte le altre ricostruzioni che si basano sulla libertà di scelta della donna.
Il problema serio è a monte: la libertà di scelta di un individuo preesiste alla società o è il frutto di una scelta politica e morale di questa? La prima tesi - diciamo giusnaturalista - è destinata a cadere sotto le stesse obiezioni che Chiara Lalli muove nell&#039;apertura dell&#039;articolo (ipse dixit, giuspositivismo etc.). La seconda, invece, costringe ad ammettere che la socetà ha il pieno diritto di concedere, revocare e subordinare a condizione l&#039;esercizio della libertà della donna e di ogni altro individuo in base a criteri da essa stessa stabiliti.
La sentenza della corte costituzionale non solo non può risolvere questo dilemma, ma non può nemmeno spiegare perché e in che misura l&#039;interesse alla salute della madre e quello alla vita dell&#039;essere prenatale sono confrontabili.
Il nodo è qui.
Ammettendo che siano interessi confrontabili - perché probabilmente lo sono -, il diritto alla salute comunque non ha sempre la stessa intensità: il taglio di un dito è certamente una lesione al diritto alla salute diversa da quella provocata da una fucilata in petto. E probabilmente anche la vita non ha sempre lo stesso valore - anche se la dimostrazione in questo caso è molto meno intuitiva e facile.
E allora quello che bisogna sforzarsi di dimostrare è che il danno che la madre avrebbe dalla gravidanza e dalla nascita sarebbe ragionevolmente maggiore di quello che l&#039;essere prenatale subirebbe dal non nascere.
Se si riesce a dimostrarlo la 194 - e in generale l&#039;ammissibilità legale dell&#039;aborto - diventa inattaccabile.
Ma se non ci si riesce, è meglio rassegnarsi a combattere casa per casa l&#039;affermazione di un principio che non ha altro valore di una scelta morale ritenuta universale da alcuni membri della società, con la speranza che chi ascolta non si ricordi delle obiezioni che Chiara Lalli ha mostrato così lucidamente nell&#039;inicipit dell&#039;articolo.
(chiedo ancora scusa per l&#039;indirizzo mail temporaneo ma il mio non è stato ancora ripristinato)
p.s.: nessuno deve ragionevolmente preoccuparsi per la 194: la Consulta respingerà fermamente la questione - che peraltro penso legittima - del giudice di Spoleto; speriamo la motivazione sia basata sui diritti fondamentali e non sulla legalesca distinzione fra fini commerciali e fini &quot;terapeutici&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tentativo di Chiara Lalli è apprezzabile, ma non va oltre la critica alla testimonianza della Costa.<br />
La petizione di principio della Botti non risolve il problema, né possono farlo tutte le altre ricostruzioni che si basano sulla libertà di scelta della donna.<br />
Il problema serio è a monte: la libertà di scelta di un individuo preesiste alla società o è il frutto di una scelta politica e morale di questa? La prima tesi &#8211; diciamo giusnaturalista &#8211; è destinata a cadere sotto le stesse obiezioni che Chiara Lalli muove nell&#8217;apertura dell&#8217;articolo (ipse dixit, giuspositivismo etc.). La seconda, invece, costringe ad ammettere che la socetà ha il pieno diritto di concedere, revocare e subordinare a condizione l&#8217;esercizio della libertà della donna e di ogni altro individuo in base a criteri da essa stessa stabiliti.<br />
La sentenza della corte costituzionale non solo non può risolvere questo dilemma, ma non può nemmeno spiegare perché e in che misura l&#8217;interesse alla salute della madre e quello alla vita dell&#8217;essere prenatale sono confrontabili.<br />
Il nodo è qui.<br />
Ammettendo che siano interessi confrontabili &#8211; perché probabilmente lo sono -, il diritto alla salute comunque non ha sempre la stessa intensità: il taglio di un dito è certamente una lesione al diritto alla salute diversa da quella provocata da una fucilata in petto. E probabilmente anche la vita non ha sempre lo stesso valore &#8211; anche se la dimostrazione in questo caso è molto meno intuitiva e facile.<br />
E allora quello che bisogna sforzarsi di dimostrare è che il danno che la madre avrebbe dalla gravidanza e dalla nascita sarebbe ragionevolmente maggiore di quello che l&#8217;essere prenatale subirebbe dal non nascere.<br />
Se si riesce a dimostrarlo la 194 &#8211; e in generale l&#8217;ammissibilità legale dell&#8217;aborto &#8211; diventa inattaccabile.<br />
Ma se non ci si riesce, è meglio rassegnarsi a combattere casa per casa l&#8217;affermazione di un principio che non ha altro valore di una scelta morale ritenuta universale da alcuni membri della società, con la speranza che chi ascolta non si ricordi delle obiezioni che Chiara Lalli ha mostrato così lucidamente nell&#8217;inicipit dell&#8217;articolo.<br />
(chiedo ancora scusa per l&#8217;indirizzo mail temporaneo ma il mio non è stato ancora ripristinato)<br />
p.s.: nessuno deve ragionevolmente preoccuparsi per la 194: la Consulta respingerà fermamente la questione &#8211; che peraltro penso legittima &#8211; del giudice di Spoleto; speriamo la motivazione sia basata sui diritti fondamentali e non sulla legalesca distinzione fra fini commerciali e fini &#8220;terapeutici&#8221;.</p>
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